Istruzione parentale
In riferimento all’oggetto, si precisa che l’ordinamento scolastico prevede la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la scuola dell’obbligo ai minori (BIENNIO), ma di svolgere un percorso di istruzione privato, autogestito o realizzato con l’ausilio di soggetti esterni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno.
La comunicazione deve essere presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere l’esame annuale di idoneità entro il 30 giugno. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire all’ istituzione scolastica prescelta per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
da Tech 011